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RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Cessione del Quinto: DPR 180/1950

Titolo I del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni

Art. 1. (Insequestrabilità, Impignorabilità e Incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed altri Emolumenti): non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende private (aggiunta Legge Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo stato si comprende anche il personale dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica e dalle camere del parlamento.

Art. 2. (eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilità): gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

  1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  2. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
  3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Art. 5. (facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario): gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art.1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà. Per il personale dipendente dalle camere del parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle camere stesse. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale della previdenza sociale , gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Titolo II della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello stato.

Art. 6. (Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione): gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l’applicazione degli articoli 13 e 23.

Art. 7. (periodo minimo di servizio per l’esercizio della facoltà di cessione): la facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido al fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940- 43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Art. 13. (personale assunto con contratto a tempo determinato): sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell’art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 23. (casi di limitazione della durata dei prestiti): l’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo. Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all’articolo 8 , i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Art. 35. (riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione): qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all’art. 45.

Art. 38. (estinzione anticipata di cessione): quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall’inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell’intero debito residuo. In tal caso, sull’importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l’interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Art. 39. (rinnovo di cessione): è vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all’estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione.

Art. 43. (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza): nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38.

Titolo III della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati (Rubrica così sostituita dalla Legge Finanziaria del 2005 n. 311)

Art. 51. (facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti): gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’art. 1 e non contemplati nel titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell’art. 6.

Art. 52. (impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro): gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione de trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può ecceder il periodo di tempo che, al momento dell’operazione,deve ancora trascorrer per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di procedura civile.

Art. 54. (garanzia dell’assicurazione o altre malleverie): le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.

Art. 55. (applicabilità di disposizioni del titolo II – estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – eccezioni): per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all’amministrazione dello stato quella alle cui dipendenze l’ impiegato o salariato cedente presta servizio. Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del fondo per le indennità agli impiegati previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli istituti autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto stesso. Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire (sostituito dalla L. 80/2005) i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

Titolo IV della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizione a prestiti nazionali.

Art. 58. (facoltà e limiti delle deleghe): gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell’alloggio.

Titolo V del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni

Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni): quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2.

Art. 69. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni): quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell’art. 58 e la ritenuta a norma dell’art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l’importo della delegazione o ritenuta.

Art. 70. (limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione): nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l’assenso è dato dall’amministrazione alla quale fa carico la pensione.

Delegazioni di pagamento: Codice Civile – Libro quarto delle obbligazioni

Titolo I delle obbligazioni in generale – Capo VI

Art. 1268 Delegazione cumulativa: se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti). Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

Art. 1269 Delegazione di pagamento: se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorchè sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.

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