RECLAMI E ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
GESTIONE RECLAMI
Si ricorda che il personale di ADV Finance è il primo interlocutore del cliente ed è a sua completa disposizione. Per eventuali contestazioni alla società relativamente a comportamenti od omissioni inerenti prodotti e servizi bancari e finanziari o prodotti e servizi assicurativi, il cliente può presentare un reclamo scritto, scaricando e compilando il modulo sotto allegato.
Per posta ordinaria indirizzandolo a:
ADV Finance S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Larga, 31 – 20122 Milano
Per PEC all’indirizzo: [email protected]
Per e-mail all’indirizzo: [email protected]
Modulistica Reclami
Si invita il cliente ad utilizzare sempre il modulo sotto allegato (scegliendo tra il file Word o PDF) per inoltrare il reclamo, in quanto nello stesso vengono richieste le informazioni necessarie per poterlo identificare e contattare. L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo. I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della sua segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati General Data Protection Regulation “GDPR”), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Tempistiche di risposta
ADV Finance si impegna a rispondere:
- entro 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari;
- entro 15 giornate lavorative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonché del termine entro cui questi riceverà la risposta definitiva;
- entro 45 giorni ai reclami in tema di distribuzione assicurativa;
- entro 30 giorni ai reclami in tema di dati personali; tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni, qualora si renda necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Modalità di risoluzione della controversia
Qualora il cliente riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le nostre sedi, oppure consultare le indicazioni riportate nella sezione di questa pagina “Guida Arbitro Bancario Finanziario”;
- per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni. All’interno del sito www.ivass.it, nella sezione “Reclami” è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il cliente può rivolgersi anche all’Arbitro Bancario Finanziario (si veda il punto 1).
Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF.
Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Qualora invece il cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio (ABF, ADR, altro) – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF.
Rendiconti
Di seguito sono messi a disposizione del cliente:
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
L’ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall’altra. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti.
- L’ABF è autonomo e imparziale ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia;
- L’ABF è un’alternativa al giudice, più semplice, rapida ed economica;
- Per ricorrere all’ABF non serve l’assistenza legale o l’aiuto di un professionista.
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
Per presentare una domanda di mediazione o per richiedere l’avvio di un arbitrato:
Conciliatore Bancario Finanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma
E-mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
INADEMPIMENTI ABF
Il 12 agosto 2020 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e Servizi Bancari e Finanziari” che ha introdotto l’obbligo in capo agli intermediari, in caso di inadempimento o mancata cooperazione rispetto alle decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, di pubblicare, per la durata di 6 mesi, la notizia sulla pagina iniziale del proprio sito internet.
Di seguito le decisioni di cui si rende noto l’inadempimento o mancata cooperazione: